Art. 14 · Gravidanza e puerperio
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali

Art. 14

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Gravidanza e puerperio

In vigore dal 1 mag 1992
1. Alla professionista confermata nell'incarico che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, l'Unità sanitaria locale mantiene l'incarico per sei mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio per un periodo massimo complessivo di 14 settimane.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;262#art-acn-14