Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali
Art. 13
13 / 24Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto a compenso - Sostituzioni
In vigore dal 1 mag 1992
1. Il professionista conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze dovute a:
a) - malattia od infortunio, per una durata massima di 6 mesi nell'arco di 1 anno;
b) - servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo;
c) - gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di 7 giorni;
d) - documentata partecipazione ad esame o concorsi, fino ad un massimo di 10 giorni;
e) - matrimonio, fino ad un massimo di 15 giorni;
f) - documentati motivi di lavoro. A tale titolo possono essere
consentiti periodi di sospensione dall'incarico per una durata massima complessiva di otto mesi nell'arco di diciotto mesi.
2. Per motivi di studio il biologo incaricato può farsi sostituire da un collega da lui designato, previa tempestiva comunicazione alla Unità sanitaria locale competente, per la durata massima di un mese, frazionabile anche in due periodi, nel corso dell'anno solare.
3. Fatta eccezione per i casi di cui all' - comma 5 - e al comma 2 del presente articolo alla sostituzione del professionista provvede l'Unità sanitaria locale secondo l'ordine della graduatoria di cui all', con preferenza per i residenti.
4. La sostituzione non può avere durata superiore a tre mesi e cessa in ogni caso con il rientro del titolare.
5. Al sostituto spettano i compensi di cui all', comma 1 e, qualora ne ricorrano i presupposti, quelli di cui allo stesso , comma 9.
6. Qualora sia prevedibile una minor richiesta di prestazioni, a domanda del professionista convenzionato il dirigente della struttura ove lo stesso è impegnato può concedere assenze per non più di due distinti periodi da recuperarsi nell'anno secondo l'esigenza di servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;262#art-acn-13