Art. 12 · Aggiornamento professionale obbligatorio
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali

Art. 12

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Aggiornamento professionale obbligatorio

In vigore dal 1 mag 1992
1. La regione annualmente, d'intesa con il rappresentante regionale dell'Ordine dei biologi e con i sindacati firmatari, emana norme generali sui temi prioritari per la formazione permanente obbligatoria dei professionisti. 2. Le Unità sanitarie locali provvedono all'attuazione dei corsi secondo le disposizioni di coordinamento e di indirizzo aventi ad oggetto i programmi, i metodi ed i tempi di svolgimento, la gestione economica dei corsi stessi, emanate dalla regione. 3. Gli oneri per tali corsi sono a carico del Servizio sanitario nazionale. 4. Per la partecipazione ai corsi di aggiornamento obbligatorio, al professionista sono corrisposti gli stessi emolumenti che gli competono per le ore di effettiva attività. 5. L'aggiornamento obbligatorio per i biologi convenzionati può essere soddisfatto anche attraverso la partecipazione a specifici corsi organizzati per il personale medico dipendente o convenzionato in base ad altro accordo nazionale ex articolo 48 della legge n. 833/78. 6. È in facoltà della regione riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio: a) i corsi organizzati, con oneri a proprio carico, dai sindacati firmatari del presente accordo; b) corsi o iniziative ufficialmente attivati da università, ospedali, istituti di ricerca, società scientifiche o organismi similari. 7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il biologo deve avanzare preventiva formale domanda di partecipazione alla Unità sanitaria locale competente per la conseguente autorizzazione. Per la frequenza a detti corsi al professionista spetta lo stesso trattamento di cui al comma 4. 8. Al termine di ciascun corso il biologo ha l'obbligo di fornire alla Unità sanitaria locale idonea documentazione, rilasciata a cura dell'organismo che ha svolto l'aggiornamento, attestante fra l'altro i giorni e le ore durante i quali l'interessato ha frequentato i corsi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;262#art-acn-12