Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali
Art. 1
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In vigore dal 1 mag 1992
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I BIOLOGI AMBULATORIALI SOTTOSCRITTO IL 17 MAGGIO 1991 PERFEZIONATO IL 9 GENNAIO 1992
Dichiarazione preliminare
1. Le parti firmatarie del presente accordo si danno reciprocamente atto che, nell'ambito dell'organizzazione della prevenzione territoriale, i biologi ambulatoriali costituiscono una componente professionale indispensabile per la compiuta realizzazione dei relativi servizi.
2. Le parti firmatarie riconoscono, pertanto, l'utilità e la necessità che sia ampiamente promossa la partecipazione della categoria alle attività dei servizi di prevenzione sul territorio in una visione organicamente integrata dell'apporto multiprofessionale finalizzato alla realizzazione di più alti e qualificati livelli sanitari nel quadro generale della migliore tutela della salute dei cittadini.
(Campo di applicazione)
1. Il presente accordo regola in conformità all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo, che si instaura nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le Unità sanitarie locali e i biologi - di seguito denominati anche professionisti - ai quali siano conferiti incarichi per l'esecuzione a livello ambulatoriale delle prestazioni professionali proprie della categoria ( legge n. 396 del 24 maggio 1967; decreto ministeriale 27 marzo 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 3 aprile 1976 e successive modificazioni e integrazioni), anche ai fini della promozione e della salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro per la prevenzione delle malattie e degli infortuni, nonché ai fini dell'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale che attengono alla salute dell'uomo.
2. Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale è da intendersi unico a tutti gli effetti anche se il professionista svolge la propria attività per conto di più Unità sanitarie locali. 3. Ai biologi di cui al presente accordo è riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale al di fuori di vincoli gerarchici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;262#art-acn-1