Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali
Art. 8
8 / 22Cessazione e sospensione dell'incarico
In vigore dal 1 mag 1992
1. L'incarico può cessare per rinuncia dello psicologo da comunicare a mezzo di raccomandata A.R..
2. La cessazione ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione.
3. Su specifica richiesta dello psicologo l'Unità sanitaria locale, valutate le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.
4. L'incarico è revocato con effetto immediato nei seguenti casi:
a) - sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilità ai sensi dell';
b) - compimento del 65o anno di età;
c) - incapacità psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dalla Unità sanitaria locale e presieduta dal titolare - o suo delegato - della cattedra di medicina legale della facoltà di medicina della città capoluogo della Regione o, in mancanza, di regione limitrofa;
d) - provvedimento adottato in seguito a procedimento disciplinare;
e) - cancellazione o radiazione dall'albo professionale.
5. L'incarico è sospeso in caso di provvedimenti dell'autorità giudiziaria di divieto di dimora nel territorio della Unità sanitaria locale ove il professionista deve svolgere l'incarico, di arresti domiciliari, di custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. È altresì sospeso in caso di condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione. In questa ultima ipotesi l'Unità sanitaria locale deferisce l'interessato alla commissione di disciplina di cui all' per l'eventuale adozione di un provvedimento di cessazione dall'incarico.
6. L'incarico è altresì sospeso per effetto di provvedimento adottato in seguito a procedimento discliplinare nonché in caso di sospensione dall'albo professionale.
7. Nei casi previsti dai commi 5 e 6 la ripresa del servizio resta comunque subordinata al parere della commissione di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;261#art-acn-8