Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali
Art. 7
7 / 22Riduzione di orario - Revoca dell'incarico per soppressione del servizio
In vigore dal 1 mag 1992
1. L'Unità sanitaria locale può disporre la riduzione dell'orario di attività dello psicologo o la revoca dell'incarico per soppressione del servizio in caso di persistente contrazione della domanda di prestazioni, documentata attraverso le statistiche rilevate nell'arco dell'anno precedente.
2. Il provvedimento di riduzione di orario o di revoca dell'incarico ai sensi del comma 1 viene adottato, con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla comunicazione, nei confronti dello psicologo che nell'ambito dell'Unità sanitaria locale vanti la minore anzianità di servizio.
3. Contro il provvedimento è ammessa opposizione all'organo di gestione dell'Unità sanitaria locale entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.
4. Sull'opposizione, che ha effetto sospensivo, l'organo di gestione decide entro 30 giorni, previa audizione dell'interessato.
5. Prima di far luogo all'adozione del provvedimento ai sensi del presente articolo, l'Unità sanitaria locale valuta se esistono possibilità di piena o anche parziale utilizzazione dello psicologo attraverso il ricorso alle procedure di mobilità di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;261#art-acn-7