Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali
Art. 3
3 / 22Incompatibilità
In vigore dal 1 mag 1992
1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'articolo 48 della legge 23.12. 1978 n. 833, nonché da altre disposizioni di legge, non è confermabile l'incarico allo psicologo che:
a) - abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi
soggetto pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale:
b) - abbia impegni settimanali, in forza di rapporti di lavoro
dipendente e oppure o convenzionato, per un orario pari o
superiore a quello stabilito dal contratto collettivo ex articolo 47 della legge n. 833/78 per il personale a tempo pieno dipendente dal Servizio sanitario nazionale;
c) - operi a qualsiasi titolo in case di cura o presidi privati convenzionati con le Unità sanitarie locali della regione;
d) - abbia una qualsiasi forma di cointeressenza diretta o
indiretta con case di cura private o con presidi privati soggetti ad autorizzazione sanitaria;
e) - sia titolare di incarico disciplinato dal presente accordo nell'ambito di altra regione.
2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo determina la revoca dell'incarico stesso.
3. Il relativo provvedimento è adottato dalla Unità sanitaria lo- cale, previa contestazione all'interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;261#art-acn-3