Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali
Art. 11
11 / 22Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto a compenso - Sostituzioni
In vigore dal 1 mag 1992
1. Lo psicologo conserva l'incarico, senza diritto a compenso per assenze dovute a:
a) - documentata malattia od infortunio, per una durata massima di 6 mesi nell'arco di 1 anno;
b) - servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo;
c) - gravi e documentati motivi di natura familiare, fino a un massimo di 7 giorni nell'anno solare;
d) - documentata partecipazione ad esami o concorsi, fino ad un massimo di 10 giorni nell'anno solare;
e) - matrimonio, fino ad un massimo di 15 giorni;
f) - documentati motivi di lavoro. A tale titolo possono essere
consentiti periodi di sospensione dell'incarico per una durata massima complessiva di otto mesi nell'arco di diciotto mesi.
2. Fatto salvo quanto previsto all' - comma 5 - alle sostituzioni provvede l'Unità sanitaria locale con altro professionista in possesso dei requisiti prescritti, con preferenza per i residenti.
3. La sostituzione non può avere durata superiore a tre mesi e cessa in ogni caso con il rientro del titolare.
4. Al sostituto spettano i compensi di cui all', comma 1 e, qualora ne ricorrano i presupposti, quelli di cui allo stesso , comma 9.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;261#art-acn-11