Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali
Art. 1
1 / 22Campo di applicazione
In vigore dal 1 mag 1992
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I PSICOLOGI AMBULATORIALI SOTTOSCRITTO IL 17 MAGGIO 1991 PERFEZIONATO IL 9 GENNAIO 1992
(Campo di applicazione)
1. Il presente accordo regola, in conformità all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato esistente nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le Unità sanitarie locali e i professionisti iscritti negli albi degli psicologi ai quali siano confermati ai sensi dell' gli incarichi di cui i medesimi siano titolari per lo svolgimento, nei servizi delle Unità sanitarie locali, delle attività proprie della professione di psicologo secondo la legge 18.2.1989 n. 56.
2. Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale è da intendersi unico a tutti gli effetti anche se lo psicologo svolge la propria attività per conto di più Unità sanitarie locali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;261#art-acn-1