Regolamento norme risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i medici›Capo I
Art. 2
2 / 34Graduatorie
In vigore dal 24 mar 1992
1. Il personale medico necessario per le attività sanitarie di cui all' è tratto dalla graduatoria regionale di cui all' dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo con D.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 833/78.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218#art-rnr-2