Regolamento norme risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i medici›Capo II
Art. 13
13 / 34Compiti e doveri del medico
In vigore dal 24 mar 1992
1. Il medico titolare di incarico a tempo indeterminato deve:
a) - attenersi alle disposizioni che l'U.S.L. emana per il buon funzionamento del servizio e il perseguimento dei fini istituzionali;
b) - redigere e trasmettere al presidente del comitato di cui
all',, entro il 15 febbraio di ciascun anno, il foglio notizie di cui all'allegato B);
c) - osservare l'orario di attività indicato nella lettera di
conferma.
2. Le UU.SS.LL. provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con procedure uguali a quelle in vigore per il personale dipendente.
3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del medico inadempiente, previa rilevazione contabile delle ore di lavoro non effettuate.
4. Ripetute e non occasionali infrazioni in materia dovranno essere contestate per iscritto al medico il quale, in caso di recidiva e persistenza sarà deferito alla commissione di cui all' per i conseguenti provvedimenti disciplinari.
5. Il mancato invio del foglio notizie o infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento del medico alla commissione di cui all'.
6. Il medico è tenuto a svolgere tutti i compiti che, nell'ambito delle attività sanitarie regolate dal presente accordo, l'U.S.L. decide di affidargli, ivi comprese le eventuali variazioni in ordine alle sedi, ed alla tipologia dell'attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218#art-rnr-13