Art. 2
2 / 2In vigore dal 26 mar 1992
1. La società cooperativa, entro novanta giorni dalla stipula del contratto, deve presentare la documentazione necessaria a formalizzare l'iscrizione all'albo delle ditte per il servizio dei trasporti postali; trascorso inutilmente detto termine, il contratto stipulato con la società cooperativa cessa di avere effetti dopo trenta giorni dal termine stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VIZZINI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1992
Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 6
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-12-23;453#art-2