Art. 8
8 / 10Manutenzione degli impianti
In vigore dal 27 feb 2007
1. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizi privato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' della legge 24 ottobre 1942, n. 1415.
2. Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la strutture essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso.
Note all'articolo
- Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-12-06;447#art-8