Art. 2
2 / 10Requisiti tecnico-professionali
In vigore dal 27 feb 2007
1. Con la dizione "alle dirette dipendenze di un'impresa del settore" di cui all', comma 1, lettere b) e c), della legge deve intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari.
Note all'articolo
- Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-12-06;447#art-2