Capo II
Art. 7
7 / 26In vigore dal 15 set 2020
1. Il contributo speciale di cui all', comma 4, della legge n. 145 del 1990 è dovuto, in aggiunta al corrispettivo di punzonatura, per le bombole importate di età superiore ad anni 5 e con riferimento ai servizi di cui all', primo comma, numeri 1), 2) e 3), della legge n. 640 del 1950. Il contributo è determinato dal comitato, in misura forfettaria, tenuto conto dell'età delle bombole, della loro capacità e secondo i seguenti criteri:
a) valore medio della percentuale di scarto delle bombole presentate alle revisioni negli ultimi 5 anni;
b) costo medio di una bombola di nuova fabbricazione di capacità fino a litri 65, ovvero superiori a litri 65;
c) costo medio delle operazioni di revisione per bombola negli ultimi 5 anni.
2. Il contributo di cui al comma 1 è trasmesso al fondo da parte dell'ENI.
Note all'articolo
- Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 62-bis, comma 2) che "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-09;404#art-7