Capo VI
Art. 26
26 / 26In vigore dal 15 set 2020
1. Ai sensi dell', comma 2, della legge n. 145 del 1990, il presente regolamento sostituisce il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1950, n. 1121, ed entra in vigore il primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 novembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BODRATO, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
CARLI, Ministro del tesoro
FORMICA, Ministro delle finanze
BERNINI, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1991
Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 11
Note all'articolo
- Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 62-bis, comma 2) che "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-09;404#art-26