Art. 12 · Aggiornamento culturale e professionale

Art. 12

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Aggiornamento culturale e professionale

In vigore dal 13 feb 1992
1. L'ente, allo scopo di promuovere un aggiornamento culturale e professionale consono alle funzioni dirigenziali, attesa la struttura e la natura dell'attività svolta, avvierà, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente regolamento, interventi formativi per favorire adeguati livelli di preparazione ed esperienza professionale, quale supporto alle responsabilità affidate all'interessato. 2. Le modalità di partecipazione dei singoli dirigenti ai corsi, seminari o altre iniziative formative saranno concordate con il dirigente interessato in relazione ai piani di formazione e aggiornamento professionale periodicamente predisposti dall'ente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;442#art-12