Art. 11 · Festività, permessi, aspettative e congedi straordinari

Art. 11

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Festività, permessi, aspettative e congedi straordinari

In vigore dal 13 feb 1992
1. Al personale dirigente si applicano in materia di festività, ferie, permessi, aspettative e congedi straordinari le stesse disposizioni vigenti per il restante personale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;442#art-11