Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 apr 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l', comma quinto, della Costituzione; Visti gli , comma primo, lettera a), della legge 5 giugno 1962, n. 616; Visti: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra nel 1974, e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313; il protocollo 1978 alla predetta convenzione, e reso esecutivo con legge 4 giugno 1982, n. 438; gli emendamenti 1981 e 1983 alla convenzione, entrati in vigore in base a quanto disposto dall'art. VIII della convenzione stessa; Ritenuto necessario emanare un nuovo regolamento che sostituisca quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154, e tenga conto della nuova normativa entrata in vigore con la convenzione sopra menzionata ed i relativi emendamenti; Udito il parere del comitato centrale per la sicurezza della navigazione; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze generali del 19 novembre 1990 e del 25 marzo 1991; Visto l', comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991; Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; EMANA il seguente decreto: . 1. È approvato l'accluso regolamento, composto di 256 articoli e vistato dal Ministro proponente, per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.
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