Regolamento
Art. 96
55 / 272Deroghe
In vigore dal 21 apr 1992
1. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, può consentire l'impiego di imbarcazioni più leggere e maneggevoli di quelle regolamentari quando la sistemazione di imbarcazioni regolamentari non sia pratica o ragionevole, a condizione che le imbarcazioni impiegate siano dotate di dispositivi di galleggiabilità e siano idonee in conformità ai regolamenti dell'ente tecnico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-96