Regolamento›Titolo II
Art. 78
174 / 272Criterio generale per la costruzione e sistemazione dell'apparato motore, dei macchinari ausiliari e dell'impianto elettrico
In vigore dal 21 apr 1992
1. Su tutte le navi le caratteristiche, la costruzione e la sistemazione a bordo dell'apparato motore, dei macchinari ausiliari e relative parti di allestimento e dell'impianto elettrico devono corrispondere alle norme della convenzione per le navi ad essa soggette, del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-78