Art. 75 · Lampada per segnalazioni diurne
Regolamento

Art. 75

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Lampada per segnalazioni diurne

In vigore dal 21 apr 1992
1. Le navi di stazza lorda superiore a 150 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale o alla navigazione nazionale, devono avere a bordo una lampada per segnalazioni diurne il cui funzionamento non deve dipendere unicamente dalla fonte principale di energia elettrica della nave.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-75