Regolamento
Art. 74
36 / 272Posizione delle installazioni di emergenza
In vigore dal 21 apr 1992
1. Sulle navi da passeggeri in navigazione internazionale e nazionale, indipendentemente dal numero di passeggeri, e su quelle abilitate agli altri tipi di navigazione, se trasportano più di 300 passeggeri, la fonte di energia elettrica, le pompe di incendio, le pompe di sentina, installate per l'emergenza, le batterie di bombole di CO2 per l'estinzione degli incendi e tutte le altre installazioni di emergenza essenziali per la sicurezza della nave, ad eccezione di quelle che servono specificamente gli spazi a proravia della paratia di collisione, devono essere ubicate a poppavia della paratia di collisione e sistemate secondo i regolamenti dell'ente tecnico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-74