Art. 42 · Oggetto dei certificati di sicurezza radiotelegrafica e radiotelefonica per navi da carico
Regolamento

Art. 42

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Oggetto dei certificati di sicurezza radiotelegrafica e radiotelefonica per navi da carico

In vigore dal 21 apr 1992
1. Il certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave da carico deve comprovare che la stazione radiotelegrafica, gli impianti radiogoniometrico e di radioguida, i radar della nave, gli impianti radiotelegrafici delle imbarcazioni di salvataggio a motore e gli apparecchi radio portatili per imbarcazioni o zattere di salvataggio soddisfano alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento. 2. Il certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico deve comprovare che la stazione radiotelefonica della nave, gli impianti radiotelegrafici delle imbarcazioni di salvataggio a motore e gli apparecchi radio portatili per imbarcazioni o zattere di salvataggio soddisfano alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento. 3. Per le navi non dotate di stazione radiotelegrafica il certificato di sicurezza radiotelefonica deve comprovare anche che il radar, il radiogoniometro e la radioguida corrispondono alle prescrizioni del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-42