Art. 34 · Controllo speciale a navi nucleari
RegolamentoTitolo II

Art. 34

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Controllo speciale a navi nucleari

In vigore dal 21 apr 1992
1. Le navi di bandiera estera a propulsione nucleare devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero per accedere nei porti nazionali. 2. Prima di entrare nei porti le navi a propulsione nucleare devono essere sottoposte a controllo speciale allo scopo di verificare che vi sia a bordo un certificato valido di sicurezza per navi a propulsione nucleare e l'assenza di un livello irragionevole di radiazioni o di altri pericoli di origine nucleare, in mare o in porto, per tutte le persone imbarcate, le popolazioni, le vie navigabili, gli alimenti e le acque. 3. Il controllo speciale, per i porti nazionali, deve essere effettuato da una commissione composta da: a) un ufficiale della capitaneria di porto; b) un rappresentante del Ministero dell'Interno, direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi; c) un rappresentante del Ministero della Sanità; d) un esperto del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); e) un rappresentante dell'ente tecnico. 4. La commissione deve accertare il sussistere delle condizioni di sicurezza per tutta la durata della sosta della nave nell'area portuale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-34