Regolamento›Titolo II
Art. 31
169 / 272Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili
In vigore dal 21 apr 1992
1. Qualora, durante le visite iniziali, periodiche od occasionali, si rilevino deficienze o inconvenienti che possono essere temporaneamente tollerati, il capo del circondario marittimo stabilisce, sentita la commissione di visita, il termine entro il quale si deve procedere alla eliminazione delle deficienze o inconvenienti medesimi. Per le visite intermedie tale termine è proposto dall'ente tecnico che ne dà comunicazione all'autorità marittima o a quella consolare. In tali casi i certificati e le annotazioni di sicurezza sono rinnovati o convalidati dall'autorità marittima con validità limitata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-31