Regolamento›Titolo II
Art. 30
168 / 272Visite di controllo sulla preparazione degli equipaggi; sulla organizzazione ed efficienza dei servizi di bordo
In vigore dal 21 apr 1992
Visite di controllo sulla preparazione degli equipaggi;
sulla organizzazione ed efficienza dei servizi di bordo
1. Per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, l'autorità marittima deve procedere alla visita dei servizi di bordo secondo quanto previsto dal successivo libro IV al fine di accertarne l'organizzazione e l'efficienza e per controllare il corrispondente grado di preparazione dell'equipaggio.
2. La visita deve essere eseguita in occasione di ogni nuovo armamento e, periodicamente, ogni anno, compatibilmente con l'impiego commerciale della nave. L'intervallo fra due visite non deve super- are i 15 mesi.
3. La visita deve anche essere eseguita ogni qualvolta l'autorità marittima abbia motivo di dubitare che la preparazione dell'equipaggio e i servizi di bordo per l'emergenza non abbiano mantenuto il livello di efficienza iniziale.
4. L'autorità marittima che provvede alle visite ne fa annotazione nel ruolo di equipaggio e nella licenza. Di detta visita è redatto verbale su apposito modello approvato dal Ministero; copia di esso deve essere conservato a bordo, un'altra copia deve essere trasmessa al Ministero.
5. Qualora la nave non rientri in Italia per oltre 14 mesi, la visita ai servizi di bordo viene eseguita da una commissione composta dal comandante, dal direttore di macchina, dall'ufficiale alla sicurezza e da un membro dell'equipaggio. Di detta visita viene redatto verbale su apposito modello approvato dal Ministero. Il verbale firmato dai componenti la commissione e, ove possibile, vistato dall'autorità consolare, deve essere inviato all'ufficio di iscrizione della nave.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-30