Art. 251 · Azione per il caso di incendio
Regolamento

Art. 251

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Azione per il caso di incendio

In vigore dal 21 apr 1992
1. Qualunque membro dell'equipaggio che noti qualsiasi fatto capace di determinare incendio (scintillii nei circuiti elettrici, surriscaldamenti di caloriferi ed apparecchi elettrici in genere, ecc.) o che sia sospetto di inizio di incendio (fumo, odore di bruciato, anormali elevazioni della temperatura ambiente, ecc.) deve con ogni mezzo a sua disposizione immediatamente adoperarsi per l'estinzione e provvedere ad avvertire o a far avvertire il comando.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-251