Art. 23 · Visita iniziale per la navigabilità
RegolamentoTitolo II

Art. 23

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Visita iniziale per la navigabilità

In vigore dal 21 apr 1992
1. La visita iniziale deve essere effettuata sulla base dei regolamenti dell'ente tecnico, tenuto conto del tipo di nave e del servizio al quale è destinata. 2. L'ente tecnico: a) per le navi in acciaio, costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, può non effettuare il collaudo dei materiali costituenti lo scafo purchè per essi sia prodotto certificato di collaudo di fabbrica che indichi la qualità e le caratteristiche dei materiali stessi e la loro idoneità in relazione ai mezzi di collegamento adottati; b) per tutte le navi può non effettuare il collaudo dell'apparato principale di propulsione, di potenza fino a 300 cavalli, e relativa linea d'asse (o linee d'assi), purchè per essi sia prodotto certificato di collaudo di fabbrica. 3. Non sono richiesti certificati di collaudo: a) per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dei materiali costituenti lo scafo purchè si tratti di navi con almeno quattro anni di effettivo esercizio; dell'apparato motore e dell'asse portaelica (o assi portaeliche), se in servizio da almeno quattro anni; b) per tutte le navi, dei macchinari ausiliari i quali devono comunque essere assoggettati a prova di funzionamento, a giudizio dell'ente tecnico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-23