Art. 228 · Altri controlli
Regolamento

Art. 228

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Altri controlli

In vigore dal 25 ott 2022
1. I mezzi di esaurimento e di bilanciamento, nonché le condotte di ventilazione con le relative serrande devono essere controllati con la massima frequenza consentita dal loro numero, con opportuno criterio di rotazione, in modo che gli intervalli fra una verifica e l'altra siano più brevi possibile. 2. Per le navi da passeggeri devono essere inoltre accertati giornalmente gli elementi variabili per la determinazione della stabilità. 3. Per le navi da carico il controllo degli elementi di stabilità deve essere effettuato ogni qualvolta si verifichino notevoli variazioni nelle condizioni del carico. 4. Nessun imbarco, sbarco o travaso di liquidi (acqua, anche di zavorra, o combustibili) può essere effettuato senza l'autorizzazione del comandante. 5. I sondaggi delle sentine, delle intercapedini e dei depositi di liquidi devono essere eseguiti almeno una volta al giorno e annotati su apposito registro. 5-bis. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) è verificato, durante l'esercizio, il rispetto della portata massima stabilita dai documenti di stabilità; b) nessun imbarco, sbarco o travaso di liquidi, quali acqua, anche di zavorra, o combustibili, può essere effettuato senza l'autorizzazione del comandante o del personale, appositamente dedicato, della società di cui all', comma 1; c) i sondaggi delle sentine, delle intercapedini e dei depositi di liquidi sono eseguiti almeno una volta al giorno e annotati su apposito registro, salvo per le navi delle società di cui all', comma 1, per le quali è consentita la possibilità di attuare una procedura equivalente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-228