Art. 224 · Lavori a bordo di navi cisterna
RegolamentoLibro IV

Art. 224

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Lavori a bordo di navi cisterna

In vigore dal 21 apr 1992
1. Per i lavori da eseguire in porto a bordo delle navi cisterna cariche o non degassificate devono essere osservate le prescrizioni stabilite dalla autorità marittima.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-224