Art. 222 · Capacità di manovra e distanze d'arresto
RegolamentoLibro IV

Art. 222

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Capacità di manovra e distanze d'arresto

In vigore dal 21 apr 1992
1. Devono essere tenuti in evidenza sul ponte di comando tutti gli elementi relativi alla capacità di manovra ed alle distanze di arresto della nave, in relazione all'immersione ed alla velocità della stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-222