Art. 220 · Manovra delle porte stagne
RegolamentoLibro IV

Art. 220

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Manovra delle porte stagne

In vigore dal 21 apr 1992
1. L'ufficiale di guardia sul ponte e quello di guardia in macchina devono sempre essere avvertiti delle manovre di apertura e chiusura delle porte stagne prima e dopo che sono eseguite e devono ricevere assicurazione che a manovra ultimata il tutto ha ripreso l'assetto prescritto per la navigazione. 2. La chiusura delle porte stagne deve essere controllata da un ufficiale o sottufficiale di macchina.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-220