Art. 219 · Precauzioni sull'uso del combustibile liquido
RegolamentoLibro IV

Art. 219

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Precauzioni sull'uso del combustibile liquido

In vigore dal 21 apr 1992
1. Ogni precauzione deve essere presa dal personale di servizio per evitare i pericoli d'incendio durante: a) le operazioni di imbarco e sbarco del combustibile; b) l'accensione, la condotta e lo spegnimento delle caldaie; c) la condotta dei motori principali ed ausiliari; d) il funzionamento delle cucine a combustibile liquido. 2. Devono essere impediti i gocciolii e le perdite di combustibile, nonché l'accumularsi di acqua ed olio nelle sentine le quali devono essere prosciugate prima di entrare in porto attenendosi alle vigenti norme per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-219