Art. 210 · Brevetti di marittimi abilitati
RegolamentoLibro IV

Art. 210

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Brevetti di marittimi abilitati

In vigore dal 21 apr 1992
1. L'espressione "marittimo abilitato" designa qualsiasi persona dell'equipaggio che abbia un brevetto di marittimo abilitato per imbarcazioni di salvataggio. 2. Per ottenere tale brevetto il candidato deve dar prova che è stato istruito in tutte le operazioni inerenti alla messa in mare delle imbarcazioni e degli altri mezzi di salvataggio, nonché all'uso dei remi e dei mezzi di propulsione meccanica, di possedere la conoscenza pratica della manovra delle imbarcazioni e degli altri mezzi di salvataggio ed inoltre di essere capace di comprendere i segnali e di eseguire gli ordini relativi a tutti i mezzi di salvataggio in genere. 3. Le norme relative al rilascio del brevetto di marittimo abilitato per imbarcazioni di salvataggio sono emanate dal Ministero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-210