Regolamento›Titolo II
Art. 19
157 / 272Organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti
In vigore dal 21 apr 1992
1. Agli accertamenti previsti dall'ultimo comma dell' della legge, per le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, ma uguale o superiore a 25 tonnellate, provvede il capo del circondario marittimo o un ufficiale da lui designato, di grado non inferiore a tenente di vascello, assistito, secondo modalità concordate con l'ente tecnico, da un ingegnere o perito designato da tale ente e da un funzionario del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, nonché da un sottufficiale di porto o impiegato civile dell'ufficio di circondario marittimo, che svolge le funzioni di segretario. Ove ritenuto opportuno dal capo del circondario marittimo anche il medico di porto può essere chiamato a dare la propria assistenza nell'espletamento dei predetti accertamenti.
2. Degli accertamenti effettuati viene redatto processo verbale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-19