Art. 185 · Mezzi di salvataggio
RegolamentoTitolo V

Art. 185

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Mezzi di salvataggio

In vigore dal 21 apr 1992
1. Le navi destinate alla pesca oceanica oltre gli Stretti ed alla pesca d'altura del mare Mediterraneo devono avere i seguenti mezzi collettivi di salvataggio: a) su ciascun lato della nave, imbarcazioni di salvataggio di capacità complessiva sufficiente per accogliere la metà del numero totale delle persone a bordo. Ogni imbarcazione deve avere lunghezza non inferiore a 4,90 metri ed essere sospesa ad una coppia di gru; b) zattere di salvataggio di capacità complessiva sufficiente ad accogliere la metà del numero totale delle persone a bordo. 2. In alternativa a quanto stabilito al comma precedente le navi destinate alla pesca d'altura nel mare Mediterraneo e quelle che esercitano la pesca lungo le coste oceaniche della Spagna, del Portogallo ed occidentali dell'Africa fino al Senegal, ad una distanza non superiore a 40 miglia da porti o ancoraggi sicuri, possono avere: a) nel caso di navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, la sistemazione di una sola imbarcazione di lunghezza non inferiore a 4,90 metri e di capacità sufficiente ad accogliere tutte le persone a bordo, ferme restando le prescrizioni di cui alla lettera b) del precedente comma 1; b) nel caso di navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate ed aventi a bordo non più di 12 persone, la sistemazione di una sola imbarcazione di salvataggio di lunghezza non inferiore a 3,70 metri, sufficiente ad accogliere la metà delle persone imbarcate, e zattere gonfiabili in numero non inferiore a due aventi capacità complessiva sufficiente ad accogliere il 200 per cento delle persone a bordo. 2. In sostituzione dei mezzi di salvataggio prescritti ai commi precedenti di questo articolo le navi da pesca aventi lunghezza inferiore a 85 metri possono avere: a) per ogni lato della nave una o più zattere di salvataggio di capacità complessiva almeno uguale al numero delle persone imbarcate; b) zattere di salvataggio aggiuntive qualora le zattere prescritte alla precedente lettera a) non possano essere prontamente spostate da un lato all'altro della nave, in modo che la capacità complessiva delle zattere di salvataggio su ogni lato sia almeno uguale al 150 per cento del numero delle persone imbarcate; c) un battello di emergenza. Se tale battello è anche imbarcazione di salvataggio, di esso può essere tenuto conto per determinare la capacità complessiva prescritta alla precedente lettera a). In tal caso la capacità complessiva disponibile su ognuno dei due lati della nave deve essere almeno uguale al 150 per cento del numero delle persone imbarcate. Nell'eventualità che un mezzo di salvataggio si perda o sia reso inservibile, devono comunque essere disponibili per l'impiego, su ognuno dei lati della nave, mezzi collettivi di salvataggio di capacità complessiva almeno uguale al numero totale delle persone imbarcate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-185