Art. 133 · Ecoscandaglio
RegolamentoTitolo VI

Art. 133

208 / 272

Ecoscandaglio

In vigore dal 25 ott 2022
1. Tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate la cui chiglia è stata impostata dopo l'8 agosto 1973 devono essere dotate di un ecoscandaglio. 2. Il Ministero può esentare da tale obbligo le navi di cui al precedente comma 1 abilitate a viaggi nazionali, tenuto conto delle dimensioni della nave e della natura dei propri viaggi. 2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le navi lagunari nuove di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate devono essere dotate di un ecoscandaglio; b) se si verifica un malfunzionamento dell'ecoscandaglio la cui riparazione comporti la messa a secco della nave, la stessa può rimanere in servizio sino alla naturale scadenza della visita alla carena, a condizione che il comandante della nave sia considerato dalla società armatrice esperto conoscitore delle tratte di navigazione sulla base del periodo di servizio effettivo maturato su tali tratte.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-133