Regolamento›Titolo V
Art. 130
200 / 272Ascensori per persone
In vigore dal 21 apr 1992
1. Le caratteristiche tecniche degli ascensori per persone di navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed i tempi e le modalità di visita degli ascensori per persone di tutte le navi devono corrispondere ai regolamenti dell'ente tecnico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-130