Regolamento›Titolo V
Art. 127
197 / 272Requisiti delle apparecchiature di sollevamento ed esecuzione delle visite ad esse
In vigore dal 21 apr 1992
1. I requisiti e le verifiche relative alla portata massima ammissibile di ciascuna apparecchiatura di sollevamento, i carichi di prova ai quali devono essere assoggettati sia gli elementi costituenti le sistemazioni sia le sistemazioni complete, i controlli di fabbricazione, la frequenza delle ricotture quando prescritte e le modalità di esecuzione delle ispezioni d delle visite complete sono stabiliti dai regolamenti dell'ente tecnico.
2. L'ente tecnico è incaricato della esecuzione delle verifiche, prove, ispezioni e visite complete, di cui al precedente comma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-127