Art. 121 · Segnali di soccorso sul ponte di comando
Regolamento

Art. 121

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Segnali di soccorso sul ponte di comando

In vigore dal 21 apr 1992
1. Tutte le navi da carico devono avere sul ponte di comando o nelle sue immediate vicinanze mezzi atti ad effettuare efficaci segnali di soccorso diurni e notturni, rispondenti ai requisiti di cui al punto b) del comma 1 dell', secondo le disposizioni che seguono: a) razzi a paracadute a luce rossa: 12 per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale; 6 per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale costiera ed a navigazioni nazionali (esclusa la navigazione nazionale locale); 6 per le navi di stazza lorda inferiore a 200 ma superiore o uguale a 25 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale; b) segnali a mano a stelle rosse: 12 per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale; 6 per tutte le altre navi, escluse quelle con stazza lorda inferiore a 5 tonnellate con scafo non pontato, per le quali tali segnali non sono richiesti; c) fuochi a mano a luce rossa: 9 per le navi di stazza lorda superiore o uguale a 200 tonnellate abilitate a navigazione internazionale.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-121