Regolamento
Art. 12
2 / 272Specie di navigazione
In vigore dal 25 ott 2022
1. Le specie di navigazione cui possono essere abilitate le navi sono le seguenti:
a) navigazione internazionale lunga (Nav. I.L.);
b) navigazione internazionale breve (Nav. I.B.);
c) navigazione internazionale costiera (Nav. I.C.);
d) navigazione nazionale (Nav. N.);
e) navigazione nazionale costiera (Nav. N.C.);
f) navigazione nazionale litoranea (Nav. N.Li.);
g) navigazione nazionale locale (Nav. N.Lo.);
g-bis) navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia (NAV.A.P.LV.);
h) navigazione speciale (Nav. S.).
2. Per le navi da pesca le specie di navigazioni cui esse possono essere abilitate sono quelle relative alle categorie di pesca indi- cate nell'Art. 408, e successive modificazioni, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, nonché ai tipi di pesca di cui all' del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
3. Fermo quanto disposto al libro III titolo VI, le navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, se a propulsione meccanica, ed a 25 tonnellate se a propulsione diversa da quella meccanica, non possono essere abilitate a navigazioni più estese di quella nazionale litoranea; è consentita eccezionale autorizzazione a navigazione nazionale costiera da parte dell'autorità marittima, sentito l'ente tecnico.
4. La specie di navigazione viene annotata nei documenti di bordo di cui all' del codice della navigazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-12