Art. 113 · Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate
Regolamento

Art. 113

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Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate

In vigore dal 21 apr 1992
1. Le navi da carico: a) di stazza lorda uguale o superiore a 200 ma inferiore a 500 tonnellate, se abilitate a navigazione internazionale, e tutte quelle di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, se abilitate a navigazione nazionale, devono avere: (i) se costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i mezzi di salvataggio previsti dalla convenzione; (ii) se costruite anteriormente a tale data, per ogni lato almeno una coppia di gru con sospesa una imbarcazione di salvataggio, e la capacità totale delle imbarcazioni di ciascun lato deve essere sufficiente per tutte le persone imbarcate; devono essere altresì dotate di zattere di capacità sufficiente almeno per la metà delle persone imbarcate. Tuttavia il Ministero, quando ritiene che le condizioni dei viaggi e quelle favorevoli della navigazione siano tali da rendere non necessaria o ragionevole l'obbligatorietà delle predette zattere di salvataggio, può esentare da tale obbligo navi singole o classi di navi; b) indipendentemente dalla navigazione cui sono abilitate, internazionale o nazionale, se costruite anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, ma inferiore a 500 tonnellate, possono avere su un solo lato una coppia di gru con sospesa una imbarcazione di salvataggio capace di contenere tutte le persone imbarcate, nonché zattere di capacità sufficiente per almeno il 150 per cento delle persone imbarcate. Tali zattere devono essere sistemate in modo che vi sia disponibilità per almeno il 100 per cento delle persone imbarcate sul lato opposto a quello dove è sistemata l'imbarcazione. 2. Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale) devono essere dotate su un solo lato di una coppia di gru, con sospesa una imbarcazione di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone imbarcate, e di zattere di capacità sufficiente per tutte le persone imbarcate. 3. Le navi da carico di lunghezza inferiore a 85 metri che non siano navi cisterna o navi chimichiere o navi gasiere, in sostituzione dei mezzi di salvataggio di cui ai precedenti commi 1 e 2, possono avere: a) per ogni lato della nave, una o più zattere di salvataggio di capacità complessiva almeno uguale al numero delle persone imbarcate; b) zattere di salvataggio aggiuntive qualora le zattere prescritte alla precedente lettera non possano essere prontamente spostate da un lato all'altro della nave, in modo che la capacità complessiva delle zattere di salvataggio su ogni lato sia almeno uguale al 150 per cento del numero delle persone imbarcate; c) un battello di emergenza. Se tale battello è anche imbarcazione di salvataggio, di esso può essere tenuto conto per determinare la capacità complessiva prescritta alla precedente lettera a). In tal caso la capacità complessiva disponibile su ognuno dei due lati della nave deve essere almeno uguale al 150 per cento del numero delle persone imbarcate. Nell'eventualità che un mezzo di salvataggio si perda o sia reso inservibile, devono comunque essere disponibili per l'impiego, su ognuno dei lati della nave, mezzi collettivi di salvataggio di capacità complessiva almeno uguale al numero totale delle persone imbarcate. 4. Le navi di stazza lorda uguale o superiore alle 200 tonnellate abilitate a navigazione nazionale litoranea, devono essere dotate di zattere di salvataggio per tutte le persone a bordo. Quando il numero delle persone che devono trovare posto nelle zattere è superiore a 10, il numero delle zattere stesse non può essere inferiore a 2. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, può consentire, in considerazione della natura dei viaggi e del periodo stagionale, la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi gallegianti. Le navi di lunghezza maggiore di 24 metri devono inoltre essere dotate di un battello idoneo, a giudizio del capo del circondario marittimo, per l'impiego nei casi di emergenza. 5. Le navi di stazza lorda uguale o superiore alle 200 tonnellate, abilitate a navigazione nazionale locale, devono essere dotate almeno di apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo. In sostituzione sono ammessi salvagente anulari in ragione di uno per ogni due persone. 6. Le navi da carico costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i cui mezzi di salvataggio sono sistemati in posizione distante più di 100 metri da prora, devono essere dotate di una zattera di salvataggio capace di accogliere almeno 6 persone, ubicata il più possibile a proravia. Una zattera di uguali caratteristiche deve essere sistemata il più possibile a poppavia se i mezzi di salvataggio distano più di 100 metri da poppa. Tali zattere possono essere del tipo lanciabile ed essere fissate alla nave in modo tale che ne sia possibile lo sgancio con manovra manuale.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-113