Art. 111 · Dispositivi di sganciamento per le zattere di salvataggio
Regolamento

Art. 111

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Dispositivi di sganciamento per le zattere di salvataggio

In vigore dal 21 apr 1992
1. Sulle navi abilitate a navigazione nazionale, nazionale costiera, nazionale litoranea le zattere gonfiabili devono essere dotate di un dispositivo di sganciamento di tipo idrostatico, se vi sono ritenute per la loro installazione a bordo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-111