Art. 106 bis · Sistemazioni ridotte per le navi lagunari
Regolamento

Art. 106 bis

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Sistemazioni ridotte per le navi lagunari

In vigore dal 25 ott 2022
1. L'applicazione delle disposizioni di cui all', comma 5-bis, lettera b) e all', comma 4-bis, lettera b), è consentita alle società affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale lagunare che sono in possesso di un manuale operativo, approvato dall'autorità marittima, contenente le informazioni richieste dall'allegato I e a condizione che le navi lagunari: a) se di portata uguale o superiore a 250 passeggeri, soddisfino nelle diverse condizioni di esercizio, stabilità allo stato integro in conformità ai regolamenti dell'ente tecnico per la navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia tale da resistere alla situazione finale di allagamento, nelle ipotesi di falla, in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato; b) se di portata inferiore a 250 passeggeri, soddisfino nelle diverse condizioni di esercizio, stabilità allo stato integro in conformità ai regolamenti dell'ente tecnico per la navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia tale da resistere alla situazione finale di allagamento, nelle ipotesi di falla, in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato o, se il requisito nell'ipotesi di falla non è rispettato, siano impiegate esclusivamente in percorsi nei quali non si allontanano più di quanto corrisponde a dieci minuti di navigazione dal più vicino approdo. 2. Le navi lagunari esistenti che alla data del 31 dicembre 2022 godono di una riduzione dei mezzi individuali e collettivi di salvataggio continuano a godere di tale riduzione, fermo restando l'obbligo di soddisfare i requisiti di cui al comma 1.
Storico versioni

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