Art. 4
4 / 23Personale dell'area professionale
In vigore dal 4 apr 1992
1. Appartengono all'area professionale i dipendenti i quali nell'esercizio dell'attività svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali.
2. L'appartenente all'area professionale - in quanto tale provvisto dagli anzidetti requisiti previsti dalla legge e inserito organicamente nella struttura operativa dell'ente - esercita in tale contesto mansioni proprie della sua professione con piena autonomia nell'esercizio della stessa, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla natura del rapporto di pubblico impiego.
3. Dell'esercizio dell'eventuale mandato professionale conferitogli il dipendente appartenente all'area professionale risponde direttamente al legale rappresentante dell'ente. L'area professionale si articola nelle seguenti qualifiche funzionali e profili professionali:
Qualifica Profilo
- -
1a Professionale laureato Ingegnere
2a Professionale diplomato Perito
4. La declaratoria delle mansioni, le modalità di accesso, i requisiti culturali e le specializzazioni sono descritti nell'allegato 2.
5. Nell'ambito delle qualifiche di professionale laureato, profilo ingegnere, e di professionale diplomato, profilo perito, sono previsti quattro livelli di professionalità.
6. Il passaggio dal 1 al 2 livello avviene dopo 3 anni di permanenza senza demerito nel livello iniziale. La permanenza può essere ridotta fino ad un anno in relazione all'esperienza professionale acquisita dal dipendente prima dell'assunzione.
7. Il passaggio dal 2 al 3 livello e dal 3 al 4 livello avviene per selezione, secondo criteri stabiliti sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente regolamento, rispettivamente dopo 3 e 6 anni di permanenza senza demerito nel livello immediatamente inferiore a quello da conferire.
8. I passaggi di livello sono deliberati dal comitato direttivo, sentita la commissione del personale.
9. Ai dipendenti inseriti nel 4 livello di professionalità della 1a qualifica possono essere attribuiti incarichi di coordinamento di uffici professionali inseriti nelle strutture d'istituto o di settori omogenei di lavoro a carattere permanente con sovraordinazione al personale addetto.
10. A tali dipendenti verrà corrisposta una indennità di coordinamento a carattere non stipendiale pari al 12% dello stipendio di livello in godimento, comprensivo delle eventuali maggiorazioni stipendiali.
11. Ai dipendenti inseriti nel 3 e 4 livello di professionalità della 1a qualifica possono essere attribuiti incarichi di coordinamento di gruppi di lavoro o di programmi finalizzati.
12. A tali dipendenti verrà corrisposta una indennità di coordinamento a carattere non stipendiale pari al 6% dello stipendio di livello in godimento, comprensivo delle eventuali maggiorazioni stipendiali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409#art-4