Art. 3
3 / 23Personale dell'area tecnico-amministrativa
In vigore dal 4 apr 1992
1. Appartengono all'area tecnico-amministrativa i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi di assistenza tecnica, ai servizi di supporto dell'attività professionale ed ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili.
2. L'area tecnico-amministrativa si articola nelle seguenti qualifiche funzionali e profili professionali:
Qualifica Profilo
- -
1a Manutentore
2a Autista, commesso
3a Operatore
4a Assistente, assistente tecnico, consollista
5a Collaboratore, programmatore, segretario di
alta direzione
6a Funzionario, funzionario di informatica
7a Quadro di amministrazione, quadro del personale,
quadro di informatica
3. La declaratoria delle mansioni, i requisiti culturali, le specializzazioni e la mobilità interna sono descritti nell'allegato 1.
4. Salvo i concorsi speciali per titoli ed esami ed i corsi- concorsi di formazione di cui al comma 5, l'accesso ai singoli profili delle qualifiche funzionali avviene mediante selezione tramite ufficio di collocamento o concorso pubblico.
5. Tutti i posti che si siano resi liberi o che si prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ogni anno saranno destinati, nelle misure percentuali di seguito indicate, ai concorsi speciali per titoli ed esami e/o ai corsi-concorsi di formazione riservati al personale interno che appartenga al profilo professionale di qualifica immediatamente inferiore e sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo da conferire:
50% dalla 1a alla 2a qualifica;
50% dalla 2a alla 3a qualifica;
40% dalla 3a alla 4a qualifica;
40% dalla 4a alla 5a qualifica;
40% dalla 5a alla 6a qualifica;
80% dalla 6a alla 7a qualifica.
6. La riserva dei posti sarà totale verso i due profili di collaboratore e di quadro di amministrazione.
7. Nell' ambito della mobilità verticale, come descritta nella declaratoria dei singoli profili, si prescinde dal titolo di studio richiesto nei riguardi del personale che risulti in servizio nellaqualifica immediatamente inferiore da:
3 anni per l'accesso ai profili della 2a qualifica;
3 anni per l'accesso ai profili della 3a qualifica;
4 anni per l'accesso ai profili della 4a qualifica;
5 anni per l'accesso ai profili della 5a qualifica;
5 anni per l'accesso ai profili della 6a qualifica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409#art-3