Art. 21
21 / 23Servizi pubblici essenziali
In vigore dal 12 gen 1992
1. Per garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in seguito definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno stabilite con apposito accordo decentrato a livello nazionale, in conformità all', comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le prestazioni indispensabili e saranno individuate le professionalità ed i relativi contingenti di personale tenuti ad assicurare il funzionamento dei servizi.
2. In conformità a tale accordo, l'ente individuerà i nominativi dei dipendenti, in servizio nelle aree interessate, tenuti a fornire le prestazioni indispensabili, comunicando alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero i nominativi inclusi nei contingenti.
3. Sono definiti servizi pubblici essenziali ai fini del presente regolamento, i seguenti:
servizi aerei di pronto soccorso;
servizi aerei di trasporto organi, medicinali, materiale sanitario e personale medico;
servizi aerei preposti alla sorveglianza del territorio;
servizi aerei preposti alla protezione dell'ambiente;
servizi aerei pubblici per il collegamento con le isole;
servizi connessi allo svolgimento di indagini tecniche per incidenti aerei;
servizi connessi alla emanazione di direttive di allarme in merito alla navigabilità degli aeromobili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409#art-21