Art. 7 · Gestione e custodia dell'armamento
Capo I

Art. 7

7 / 38

Gestione e custodia dell'armamento

In vigore dal 26 nov 1991
1. L'armamento, ad esclusione di quello assegnato in dotazione individuale, è gestito dall'ufficio consegnatario di livello provinciale che ne cura la custodia in un'armeria di reparto o in una o più armerie sussidiarie, in relazione alle esigenze operative. 2. Analogamente devono provvedere gli istituti di istruzione ed i reparti mobili. 3. Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi, con porte e vani luce blindati o dotati di inferriate e grate; devono altresì disporre di idonee serrature e di congegni d'allarme. 4. Presso gli altri uffici o comandi della Polizia di Stato il quantitativo di armi di reparto strettamente indispensabili all'espletamento dei compiti giornalieri deve essere custodito in strutture metalliche tecnicamente idonee e ambienti adeguati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-7