Art. 24 · Bombe a mano o da fucile
Capo IV

Art. 24

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Bombe a mano o da fucile

In vigore dal 26 nov 1991
1. Le bombe in dotazione speciale di reparto possono essere del tipo a percussione o a tempo, lanciabili a mano, con appositi dispositivi o con arma lunga, atte all'impiego contro bersagli animati o bersagli dotati di modesta blindatura.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-24